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INFORMAZIONI PER I TESTIMONI E PER LE PERSONE INFORMATE SUI FATTI

Generalità

Ogni persona può assistere a episodi e/o sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto. La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. L’art. 366 del codice penale punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. L’art. 372 del codice penale punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. Se per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. In caso di impossibilità a comparire per malattia, dovrà essere tempestivamente trasmesso il certificato medico a mezzo fax (0187595539). Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della Cassa delle Ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. Ai testimoni che hanno assolto al loro compito sarà rilasciata, a richiesta, apposita certificazione dalla cancelleria del giudice davanti al quale si sono presentati. Nella fase delle indagini preliminari il soggetto può essere ascoltato dal pubblico ministero in qualità di persona informata sui fatti, alla quale si applicano buona parte delle disposizioni per i testimoni.

Rimborsi

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede il diritto per i testimoni (e per le persone informate sui fatti) ad ottenere un rimborso per l’attività prestata.

In sintesi:

L’art. 71 del DPR 115/02 prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595530-0187595539

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