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SEI SU PATROCINIO A SPESE DELLO STATO


IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos'é

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. da 74 a 141 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

A quali condizioni di reddito può essere richiesto

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite stabilito per legge, soggetto a rivalutazione ogni due anni. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato è elevato non superiore al limite stabilito per legge, soggetto a rivalutazione ogni due anni.

Patrocinio a spese dello stato in materia civile

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

La richiesta di ammissione - Modalità di presentazione della domanda
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. La domanda di ammissione si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il giudice:
- davanti al quale è in corso il processo;
- competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; - l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Adempimenti successivi alla presentazione dell’istanza
Il Consiglio dell'Ordine, dopo il deposito della domanda:
- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
- entro 10 giorni decide sull’accoglimento, non ammissibilità o rigetto della domanda;
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Una volta ammesso al beneficio, l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Se la domanda non viene accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite stabilito per legge, soggetto a rivalutazione ogni due anni. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La richiesta di ammissione - Modalità di presentazione della domanda
Possono richiedere il beneficio il cittadino italiano, lo straniero e l’apolide residente nello Stato che sia:
- indagato
- imputato
- condannato
- offeso dal reato o danneggiato che intenda costituirsi parte civile per l’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato
- responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

La domanda si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; - l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

La decisione del giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza), il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Effetti dell'accoglimento dell'istanza

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595585-590-448

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