SEI SU CONCORSI E PROFESSIONI
CONCORSI E PROFESSIONI
Iscrizioni al registro dei revisori contabili
Informazioni sugli esami per l'iscrizione al Registro
Gli esami per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia e sono indetti annualmente con decreto del Ministro della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili va inoltrata all'Istituto Centrale dei Revisori Contabili – Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma. Essa va intestata "Alla Commissione esaminatrice presso il Ministero della Giustizia, per il tramite dell'Istituto dei Revisori Contabili"
Per ulteriori informazioni:
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III - Reparto IV
Via Tronto, 2 – 00198 Roma
Tel. +39 06.852711
Fax +39 06.8419441 - 8415082
Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595585-590-448
Il concorso in Magistratura
Come si diventa Magistrato Ordinario
E’ necessario superare un concorso pubblico per esami, indetto periodicamente con decreto ministeriale, che viene gestito
dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale
dei Magistrati - Ufficio III.
La ricezione delle domande, la loro istruzione e trasmissione al Ministero è curata dagli Uffici di Procura competenti
in relazione al luogo di residenza del candidato.
Requisiti
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 111/2007, al concorso per esami sono ora ammessi a partecipare:
- i magistrati amministrativi e contabili;
- i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione,
degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito
di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale,
vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; art. 16 del d.l.vo n. 398/97;
- i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali previste dall' art. 16 del d.l.vo n. 398/97 e successive modificazioni;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
- i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una
disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, possono, altresì, partecipare ai concorsi
indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del predetto decreto, anche i candidati che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998 – 1999.
Altri requisiti
- essere cittadino italiano;
- avere l'esercizio dei diritti civili;
- essere di condotta incensurabile;
- non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
- possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Esame
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
La prova orale verte su:
diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
procedura civile;
diritto penale;
procedura penale;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto comunitario;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso,
scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Per informazioni presso questa Procura: piano quinto, stanza 527, tel. 0187595524-0187595548
Come si diventa Magistrato Ordinario (Vice Procuratore Onorario)
I magistrati onorari non sono magistrati di carriera come i magistrati ordinari e svolgono in genere funzioni di ausilio a
questi. Nelle Procure della Repubblica ci sono i Vice Procuratori Onorari i quali di solito svolgono la funzione di pubblico
ministero nelle udienze penali davanti al Tribunale (in composizione monocratica) e davanti al Giudice di Pace.
Essi sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, in numero non superiore al numero dei magistrati
professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato.
Durano in carica un triennio e possono essere confermati per una volta.
Requisiti
Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia l'idoneità fisica e psichica;
- abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina,
alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;
- abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata
la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una
delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di
equipollenza;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato
sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- abbia condotta incensurabile.
Procedura per la nomina
La nomina avviene all’esito di una procedura di selezione che inizia, una volta pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale,
con la presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere inviata per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura con l'apposito modulo reperibile
sul sito del Consiglio (www.csm.it) e, altresì, consegnata ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la
nomina.
L’istruzione della pratica è curata dalla Corte di Appello a cui la Procura Generale trasmette le istanze.
Successivamente, il Consiglio Giudiziario predispone una proposta di graduatoria di tutti gli aspiranti, sulla base della
valutazione dei titoli di preferenza, che sono costituiti dall'esercizio anche pregresso:
- delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3,
quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
- dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente
o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un
ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
- delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva
nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) prevale la maggiore anzianità di servizio;
tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.
La graduatoria viene quindi inviata al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la
conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595590