
Il certificato del casellario giudiziale contiene le informazioni relative a provvedimenti
giudiziari ed amministrativi riferiti a determinati soggetti.
I certificati, che possono essere sostituiti con autodichiarazione (art. 46 d.p.r. 445/2000),
sono in genere richiesti come condizione per il conseguimento di determinati diritti, come, ad
esempio, l'ammissione ad impieghi pubblici e privati, ovvero, se si tratta di cittadini
extracomunitari, per ottenere permessi di soggiorno.
Sono iscritti per estratto i provvedimenti previsti dall'art. 3 del DPR 313/2002.
Legittimati ad ottenere i certificati del casellario giudiziale sono:
L'Ufficio giudiziario competente è qualsiasi Procura della Repubblica.
Le richieste vanno compilate secondo il modello scaricabile dal sito
(modulo)
(modulo delega)
L’interessato deve presentarsi personalmente, munito di un valido documento di
riconoscimento. Se non può venire personalmente, può incaricare altra persona con delega
scritta e firmata. La persona incaricata dovrà presentarsi con proprio documento di identità
e con fotocopia del documento dell'interessato, oltre alla delega.
Normativa di riferimento: DPR 313/2002, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, articoli 2, 3, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28 e 39.
Tempi della procedura: il certificato viene rilasciato dopo 1-2 giorni.
| Atto | Diritto di certificato | Imposta di bollo |
| Certificato generale e civile | € 3,54 | € 14,62 |
| Certificato penale | € 3,54 | - |
Note:
L'importo del diritto di certificato (€ 3,54) è raddoppiato se si chiede e si ottiene
il rilascio immediato nel medesimo giorno della richiesta.
La richiesta di rilascio del certificato va redatta in carta semplice
Senza alcun costo, è possibile ottenere nella stessa giornata della richiesta la visura del proprio
certificato. Viene formato un documento composto da 2 parti, una contenente le iscrizioni
relative al soggetto senza che ne compaiano le generalità, l’altra, che rimane all’ufficio,
contenente le generalità (per questo motivo il documento non può essere prodotto in alcun caso
e non ha valore certificativo).
Per informazioni presso questa Procura:
ufficio del casellario, piano quinto, stanza 529, tel. 0187595525 - 0187595526
COMUNICATO PER GLI UTENTI
Con la legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, sono state apportate alcune modifiche al DPR 445/2000 (TU sulla documentazione amministrativa). Da tale data, infatti, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non potranno valere, a pena di nullità, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ma solo nei rapporti tra privati. E' infatti obbligo a tutte le amministrazioni di inserire la seguente clausola: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Solo quindi se il certificato dovrà essere prodotto ad un privato l'interessato potrà rivolgersi a questo Ufficio, mentre se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione, sarà cura della stessa richiederlo direttamente a questo Ufficio.