SEI SU CASELLARIO GIUDIZIALE
e-mail dell'Ufficio locale del Casellario: casellario.procura.laspezia@giustizia.it
PEC Casellario: casellario.procura.laspezia@giustiziacert.it
Avviso
Si comunica che è online il nuovo sito della Procura della Repubblica della Spezia,
link: procura-laspezia.giustizia.it
APERTURA POMERIDIANA
Si avvisa che l'Ufficio locale del Casellario Giudiziale è aperto il martedì pomeriggio fino alle ore 15:30, anche nel mese di agosto.
APERTURA NEL GIORNO DI SABATO
L'Ufficio locale del Casellario Giudiziale sarà APERTO due sabati al mese, dalle ore 8:30 alle ore 13, nei giorni che verranno di volta in volta pubblicati
su questo sito:
PRENOTAZIONE ON LINE DEI CERTIFICATI
del Casellario Giudiziale, dei Carichi Pendenti e del Certificato Penale
richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 bis dpr 313/2002
AVVISO
Per il ritiro dei certificati prenotati on-line verificare gli orari di apertura dell'ufficio del Casellario presso la Procura della Repubblica della Spezia nel sito istituzionale della Procura: www.procuralaspezia.it
E' POSSIBILE EFFETTUARE LA RICHIESTA ON LINE PER PRENOTARE IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, DEI CARICHI PENDENTI E DEL CERTIFICATO PENALE RICHIESTO DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DPR 313/2002
CLICCARE QUI PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Il servizio riguarda anche la visura senza valore di certificazione di cui all'art. 33 del DPR 313/2002
Il certificato verrà rilasciato:
a) senza urgenza e potrà essere ritirato a partire dal giorno successivo alla richiesta
b) con urgenza e potrà essere ritirato nel giorno stesso della richiesta previo pagamento dell’ulteriore diritto di certificato di € 3,92; in tal caso si consiglia di contattare, anche telefonicamente, l’Ufficio.
All'atto del ritiro l'interessato, o un suo delegato, dovrà formalizzare la richiesta del certificato presentando:
Il certificato del casellario giudiziale contiene le informazioni relative a provvedimenti
giudiziari ed amministrativi riferiti a determinati soggetti.
I certificati, che possono essere sostituiti con autodichiarazione (art. 46 d.p.r. 445/2000),
sono in genere richiesti come condizione per il conseguimento di determinati diritti, come, ad
esempio, l'ammissione ad impieghi pubblici e privati, ovvero, se si tratta di cittadini
extracomunitari, per ottenere permessi di soggiorno.
Sono iscritti per estratto i provvedimenti previsti dall'art. 3 del DPR 313/2002.
Legittimati ad ottenere i certificati del casellario giudiziale sono:
L’Ufficio giudiziario competente è qualsiasi Procura della Repubblica.
Le richieste vanno compilate secondo il modello scaricabile dal sito
Modello n. 3
- Modulo Delega
- Modello n. 3 BIS (Datore di lavoro - D.lvo 39/2014)
- Modello 6A per le pubbliche amministrazioni
L’'interessato deve presentarsi personalmente, munito di un valido documento di
riconoscimento. Se non può venire personalmente, può incaricare altra persona con delega
scritta e firmata. La persona incaricata dovrà presentarsi con proprio documento di identità
e con fotocopia del documento dell'interessato, oltre alla delega.
Normativa di riferimento: DPR 313/2002, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, articoli 2, 3, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28 e 39.
Tempi della procedura: il certificato viene rilasciato dopo 1-2 giorni.
Atto | Diritto di certificato | Imposta di bollo |
Certificato del casellario giudiziale | € 3,92 | € 16,00 |
Note:
L'importo del diritto di certificato in marca da bollo (€ 3,92) è raddoppiato se si chiede e si ottiene
il rilascio immediato nel medesimo giorno della richiesta.
La richiesta di rilascio del certificato va redatta in carta semplice
Senza alcun costo, è possibile ottenere nella stessa giornata della richiesta la visura del proprio
certificato. Viene formato un documento composto da 2 parti, una contenente le iscrizioni
relative al soggetto senza che ne compaiano le generalità, l’altra, che rimane all’ufficio,
contenente le generalità (per questo motivo il documento non può essere prodotto in alcun caso
e non ha valore certificativo).
Per informazioni presso questa Procura:
ufficio del casellario, piano quinto, stanza 529, tel. 0187595525
Con la legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, sono state apportate alcune modifiche al DPR 445/2000 (TU sulla documentazione amministrativa). Da tale data, infatti, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non potranno valere, a pena di nullità, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ma solo nei rapporti tra privati. E' infatti obbligo a tutte le amministrazioni di inserire la seguente clausola: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere". Solo quindi se il certificato dovrà essere prodotto ad un privato l'interessato potrà rivolgersi a questo Ufficio, mentre se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione, sarà cura della stessa richiederlo direttamente a questo Ufficio.