Chi siamo

Dove siamo

Servizi

Certificazioni

SEI SU CARICHI PENDENTI


PRENOTAZIONE ON LINE DEI CERTIFICATI

Modulo di Richiesta OnLine di Certificati dei Carichi Pendenti

IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato per uso amministrativo è sostituibile con autodichiarazione (art. 46 d.p.r. 445/2000).
L'attestazione sull'esistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico di un soggetto, ossia della sua qualità di imputato, può essere richiesta come condizione per il conseguimento di determinati diritti, come, ad esempio, l'ammissione ad impieghi pubblici e privati.
E' da sottolineare come il "carico pendente" (cioè la pendenza del procedimento penale) nasce solo con l'assunzione da parte del soggetto della qualità di imputato, quindi soltanto dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, in cui il soggetto è soltanto "sottoposto ad indagini".
L’Ufficio giudiziario competente al rilascio è la Procura della Repubblica del luogo di residenza del richiedente. Con nota del 19/7/2010, il Ministero della Giustizia ha autorizzato gli Uffici del Casellario al rilascio del predetto certificato riferito anche a persone non residenti nel circondario.
Le richieste vanno compilate secondo il modello scaricabile dal sito. ( v. modulo ).
L’interessato deve presentarsi personalmente, munito di un valido documento di riconoscimento. Se non può venire personalmente, può incaricare altra persona con delega scritta e firmata. La persona incaricata dovrà presentarsi con proprio documento di identità e con fotocopia del documento dell’interessato, oltre alla delega.
Costi e tempi della procedura: il certificato viene rilasciato dopo 1-2 giorni. L’importo, da corrispondere con marca da bollo, è di € 3,54. Se si chiede e si ottiene il rilascio immediato nel medesimo giorno della richiesta, l’importo è raddoppiato.

Per informazioni presso questa Procura:
ufficio del casellario, piano quinto, stanza 525, tel. 0187595525 - 0187595526

COMUNICATO PER GLI UTENTI


Con la legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, sono state apportate alcune modifiche al DPR 445/2000 (TU sulla documentazione amministrativa). Da tale data, infatti, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non potranno valere, a pena di nullità, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ma solo nei rapporti tra privati. E' infatti obbligo a tutte le amministrazioni di inserire la seguente clausola: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Solo quindi se il certificato dovrà essere prodotto ad un privato l'interessato potrà rivolgersi a questo Ufficio, mentre se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione, sarà cura della stessa richiederlo direttamente a questo Ufficio.

Google
nel Web nel Sito
Vai sulla Home
Link utili



Normattiva - il portale della Legge vigente

Regione Liguria

Provincia della Spezia

Comune della Spezia

Camera di Commercio della Spezia

Questura della Spezia

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza
Versione stampabile