SEI SU COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 335 CO. 3 C.P.P.


LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 335 CO. 3 C.P.P.

La fase delle indagini preliminari (nella quale si esercita gran parte dell'attività delle Procure della Repubblica) è generalmente coperta da segreto. Ciò, non solo per ovvi motivi legati essenzialmente al buon esito delle indagini in corso, ma anche per esigenze di tutela della riservatezza delle persone eventualmente coinvolte.
Il registro delle notizie di reato (tenuto dalle Procure), nel quale vengono iscritti i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese, è un registro riservato. Il suo contenuto può infatti essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge.
Anche per porre rimedio ad ingiustificate fughe di notizie, dal 1995 è previsto che l'indagato e/o la persona offesa (ed il loro difensore) possano conoscere se il proprio nominativo è presente nel registro delle notizie di reato (legge n. 332/1995). L’Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:
L'Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:

Tale comunicazione non va confusa con il certificato dei "carichi pendenti" riguardando la sola fase delle indagini preliminari, quando cioè la persona non ha ancora assunto la qualità di imputato.
Le richieste vanno compilate secondo il modello scaricabile dal sito (v. modulo) e vanno presentate personalmente all'Ufficio dall'interessato o dal suo difensore. Può essere anche spedita a mezzo del servizio postale. In questo caso occorre che la richiesta sia firmata dall'interessato e sia accompagnata con una fotocopia del suo documento di identità. Occorre inoltre allegare una busta completa di indirizzo è già affrancata per la risposta. Qualora la richiesta sia fatta direttamente dall'interessato senza l'ausilio del difensore, è altresì possibile inviarla via mail all'indirizzo procura.laspezia@giustizia.it . In tal caso, però, va allegato un file in formato pdf (Adobe Reader) che contiene la richiesta stessa debitamente firmata ed una fotocopia del documento di identità del richiedente. La risposta verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica da cui proviene l'istanza o a quello espressamente indicato.
Costi e tempi del servizio: le informazioni vengono rilasciate nell'arco di 3-5 giorni. A seguito di nota del 24/6/2003 del Ministero della Giustizia, il costo è ora gratuito.

L'ufficio riceve, salvo casi particolari, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per informazioni presso questa Procura: piano quinto, stanza 522, tel. 0187595521

Google
nel Web
nel Sito





Link utili



Normattiva - il portale della Legge vigente

Regione Liguria

Provincia della Spezia

Comune della Spezia

Camera di Commercio della Spezia

Questura della Spezia

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza


Versione stampabile