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SEI SU COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 335 CO. 3 C.P.P.


e-mail: art335cpp.procura.laspezia@giustizia.it

LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 335 CO. 3 C.P.P.

La fase delle indagini preliminari (nella quale si esercita gran parte dell’attività delle Procure della Repubblica) è generalmente coperta da segreto. Ciò, non solo per ovvi motivi legati essenzialmente al buon esito delle indagini in corso, ma anche per esigenze di tutela della riservatezza delle persone eventualmente coinvolte.
Il registro delle notizie di reato (tenuto dalle Procure), nel quale vengono iscritti i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese, è un registro riservato. Il suo contenuto può infatti essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge.
Anche per porre rimedio ad ingiustificate fughe di notizie, dal 1995 è previsto che l’indagato e/o la persona offesa (ed il loro difensore) possano conoscere se il proprio nominativo è presente nel registro delle notizie di reato (legge n. 332/1995). L’Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:
L’Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:

Tale comunicazione non va confusa con il certificato dei “carichi pendenti” riguardando la sola fase delle indagini preliminari, quando cioè la persona non ha ancora assunto la qualità di imputato.
La richiesta va compilata secondo il modello scaricabile dal sito. Sono presenti due stampati, a seconda che l’istanza venga presentata dall’interessato o dal difensore (v. moduli: modulo interessato in formato doc e modulo interessato in formato pdf e modulo difensore in formato doc e modulo difensore in formato pdf) e va presentata personalmente all’Ufficio. Può essere anche inviata via mail al nuovo indirizzo di posta elettronica dedicato art335cpp.procura.laspezia@giustizia.it. In tal caso occorre allegare un file in formato pdf o simile contenente la richiesta stessa debitamente firmata ed una fotocopia del documento di identità del richiedente. La risposta verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica da cui proviene l’istanza o a quello espressamente indicato. Infine, la richiesta può essere anche spedita a mezzo del servizio postale, debitamente firmata dall’interessato ed accompagnata con una fotocopia del suo documento di identità. Occorre inoltre allegare una busta completa di indirizzo e già affrancata per la risposta.
Costi e tempi del servizio: le informazioni vengono rilasciate nell’arco di 3-5 giorni. A seguito di nota del 24/6/2003 del Ministero della Giustizia, il costo è ora gratuito.

L’ufficio riceve, salvo casi particolari, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per informazioni presso questa Procura: piano quinto, stanza 502, tel. 0187595525

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