
La legalizzazione, che riguarda atti e documenti che devono essere fatti valere all’estero, consiste nell’attestazione da parte dell’Ufficio della qualità e dell’originalità della firma del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto. Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto (relativamente ai notai con sede nel circondario di Massa è comunque competente la Procura della Repubblica della Spezia). La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille. La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione vengono autenticati tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato. Il servizio, che non prevede costi aggiuntivi, è effettuato di norma entro 3 giorni. L’ufficio riceve, salvo casi particolari, nei giorni di lunedì e mercoledì.