SEI SU AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO


L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Scopo di questo istituto recente (legge n. 6 del 9 gennaio 2004, articoli da 404 a 413 del codice civile) è l'aiuto a persone che, per vari motivi, si trovano in grande difficoltà e non possono provvedere da sole ai propri interessi.
In sintesi, il giudice tutelare (Tribunale) nomina una persona (amministratore di sostegno) che, nel rispetto della legge, provvede, anche temporaneamente, ad aiutare chi non è in grado di badare ai propri interessi, indipendentemente dalla circostanza che tale persona sia o meno interdetta od inabilitata.
Le novità: maggior celerità e flessibilità della procedura rispetto a quella prevista per le interdizioni. Inoltre, la richiesta può essere presentata sia dallo stesso interessato che dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nell'assistenza delle persone.
La Procura della Repubblica assume rilevanza sia come Ufficio che può presentare autonomamente la domanda al giudice competente, sia come parte che per legge deve intervenire necessariamente nella procedura.

Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595585-590-448

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