SEI SU AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Scopo di questo istituto recente (legge n. 6 del 9 gennaio 2004, articoli da 404 a 413 del
codice civile) è l'aiuto a persone che, per vari motivi, si trovano in grande difficoltà e
non possono provvedere da sole ai propri interessi.
In sintesi, il giudice tutelare (Tribunale) nomina una persona (amministratore di sostegno)
che, nel rispetto della legge, provvede, anche temporaneamente, ad aiutare chi non è in grado
di badare ai propri interessi, indipendentemente dalla circostanza che tale persona sia o meno
interdetta od inabilitata.
Le novità: maggior celerità e flessibilità della procedura rispetto a quella prevista
per le interdizioni. Inoltre, la richiesta può essere presentata sia dallo stesso interessato
che dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nell'assistenza delle persone.
La Procura della Repubblica assume rilevanza sia come Ufficio che può presentare
autonomamente la domanda al giudice competente, sia come parte che per legge deve intervenire
necessariamente nella procedura.
Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595585-590-448